Il precetto e la sua notificazione

l precetto è la formale intimazione ad adempiere l’obbligazione risultante dal titolo esecutivo entro un dato termine (che non deve essere inferiore ai 10 giorni, salva l’autorizzazione di cui all’art. 482 c.p.c.).

Il precetto

Normativa di riferimento

Articoli 479 e seguenti del codice di procedura civile

Deve contenere l’avvertimento al debitore che, in mancanza di adempimento, si procederà ad esecuzione forzata.

Il creditore ha l’alternativa tra:
-Notificazione separata del titolo in forma esecutiva e del precetto;
-Notificazione congiunta dei due atti.

Contenuto

1) Indicazione delle parti;

2) Data di notificazione del titolo esecutivo (se la notifica del titolo é già avvenuta);

3) Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio della parte istante nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione;

4) Sottoscrizione.

Inoltre, se il precetto é fondato su una scrittura privata autenticata (rilasciata in originale e quindi non conservata a raccolta dal pubblico ufficiale che ha autenticato il documento) o da un titolo di credito, non é necessaria l’apposizione della formula esecutiva.

In tale ipotesi, l’atto di precetto deve contenere la trascrizione integrale del titolo.

L’ufficiale giudiziario deve altresì certificare di avere riscontrato che la trascrizione del titolo corrisponde esattamente al titolo originale.

Non si tratta del rilascio di copia conforme, ma soltanto di certificazione dell’ esatta trascrizione del titolo.

Termine ad adempiere e cessazione dell’efficacia del precetto

Non si può iniziare l’esecuzione forzata prima del termine indicato nell’atto e, in ogni caso, prima che siano decorsi dieci giorni dalla sua notificazione.

Il giudice competente per l’esecuzione, se vi é pericolo nel ritardo, può autorizzare (con decreto steso in calce al precetto e trascritto a cura dell’ufficiale giudiziario sulla copia da notificare) l’esecuzione immediata.

L’atto di precetto diventa inefficace se l’esecuzione non é iniziata entro 90 giorni dalla sua notificazione.

La relativa notificazione deve essere fatta alla parte personalmente.

Il termine di efficacia dell’atto di precetto rimane sospeso nel caso in cui vengano proposte le opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c..