Esecuzione per consegna o rilascio

Esecuzione per consegna o rilascio: oggetto

L’esecuzione per consegna ha ad oggetto beni mobili, mentre l’esecuzione forzata per rilascio ha ad oggetto beni immobili.

Esecuzione per consegna o rilascio
Contenuto dell’atto di precetto

Il precetto deve contenere, oltre le indicazioni di cui all’articolo 480 c.p.c., anche la descrizione sommaria dei beni.

Esecuzione forzata per consegna: modalità di ricerca dei beni

Nell’esecuzione forzata per consegna di beni mobili, la ricerca dei beni è effettuata con le stesse modalità previste dall’art. 513 c.p.c. per la ricerca dei beni mobili da sottoporre a pignoramento. Una volta individuati i beni che costituiscono oggetto della consegna, l’ufficiale giudiziario li consegna alla parte istante (creditore) o persona da lei designata.

E se le cose da consegnare sono pignorate?

In questo caso la consegna non può aver luogo e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione.

Inizio dell’esecuzione forzata per consegna e dell’esecuzione forzata per rilascio

L’esecuzione forzata per consegna inizia (e si esaurisce) con la consegna dei beni fatta dall’ufficiale giudiziario alla parte istante (o alla persona designata dalla stessa parte istante).
L’esecuzione forzata per rilascio inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica (almeno dieci giorni prima) alla parte che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà.

Esecuzione forzata per rilascio: modalità di esecuzione

Nel giorno e nell’ora stabiliti, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell’esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall’articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell’immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.

Estinzione dell’esecuzione

L’esecuzione si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente.

Normativa di riferimento

Artt. 605 e seguenti c.p.c.