Il termine di efficacia dell’atto di precetto

Il termine di efficacia dell’atto di precetto (90 giorni dalla notifica) è un termine di decadenza e non di prescrizione (cfr. Cass. 3 giugno 1994 n. 5377).

Si tratta di un termine sostanziale e, conseguentemente:
-la notifica del precetto interrompe la prescrizione, anche se l’esecuzione non viene iniziata nei termini;
-il mancato inizio dell’esecuzione fa però venire meno gli effetti processuali (non viene meno tuttavia la possibilità di notificare un nuovo atto di precetto);
-il termine non resta sospeso nel periodo feriale.

il termine di efficacia dell'atto di precetto
the other side of the law

E’ possibile per il creditore procedere ad esecuzione forzata dopo la scadenza del termine di efficacia del precetto?

Il creditore, salvo i casi particolari, non può procedere ad esecuzione forzata dopo la scadenza del termine di efficacia del precetto.
Infatti, decorso il termine dei 90 giorni dalla sua notificazione, il precetto non è più utilizzabile (c.d. perenzione dell’atto di precetto) e la relativa scadenza è rilevabile d’ufficio.
Pertanto l’ufficiale giudiziario dovrà astenersi dal procedere all’esecuzione forzata qualora l’atto di precetto sia scaduto e non vi sia stata opposizione che abbia sospeso il decorso del termine della sua efficacia.

E’ possibile per il creditore procedere ad esecuzione forzata in pendenza del giudizio di opposizione al precetto?

In pendenza del giudizio di opposizione al precetto il creditore può certamente procedere ad esecuzione
forzata, in quanto l’art. 481 c.p.c. ricollega alla opposizione l’unico effetto di sospendere il termine di efficacia del precetto e non l’effetto di sospendere l’esecuzione (cfr.Cass. 3 giugno 1994 n. 5377).

4) E’ possibile per il creditore procedere ad esecuzione forzata in pendenza del giudizio di opposizione al precetto dopo la scadenza del termine di efficacia di 90 giorni?

Dal coordinamento tra il primo ed il secondo comma dell’articolo 481 c.p.c. deriva che, in pendenza del giudizio di opposizione al precetto, il creditore ha la scelta tra:
-attendere il relativo esito prima di procedere
all’esecuzione, come consentito dal secondo comma dell’art. 481 c.p.c.;
-iniziare subito l’esecuzione.

Secondo parte della dottrina (Castoro), il creditore che decide di iniziare l’esecuzione senza attendere l’esito del giudizio di opposizione deve rispettare il termine di novanta giorni dalla notifica del precetto, come stabilito dal primo comma, e non può iniziare l’esecuzione successivamente alla scadenza di quel termine, mentre pende il giudizio di opposizione.
Il creditore precettante, infatti, una volta che si sia valso della sospensione, non può fare a meno di attendere la cessazione della sua efficacia, trattandosi di applicare la disposizione dell’art. 481 nel suo intero, e non per una parte sola.

Secondo altri (Soldi), una tale prospettazione non sembra trovare alcun riscontro nel dato normativo, soprattutto se si considera che l’articolo 481, comma II, c.p.c. si riferisce alla sospensione dell’efficacia del precetto e non contempla invece una inibizione temporanea degli effetti dello stesso.

Nel senso della possibilità di procedere in ogni caso ad esecuzione forzata in pendenza del giudizio di opposizione, anche dopo la scadenza del termine di efficacia del precetto, si è espressa anche la giurisprudenza (cfr. Cass. 13/04/2011, n. 8465).

L’opposizione al precetto sospende l’esecuzione?

L’opposizione al precetto non sospende l’esecuzione, ma soltanto il termine di efficacia dell’atto di precetto.
Sul piano letterale, infatti, l’art. 481, comma II, c.p.c. si esprime chiaramente nel senso della sospensione del termine di efficacia del precetto e non della sospensione dell’esecuzione, lasciando intatto il potere del creditore di procedere.

Perchè la sospensione del termine di efficacia del precetto non deve essere confusa con la sospensione dell’esecuzione?

La sospensione del termine di efficacia del precetto non va confusa con la sospensione dell’esecuzione. Infatti:
-mentre la sospensione del termine di efficacia del precetto è una sospensione legale, la sospensione dell’esecuzione può essere anche giudiziale;
-la prima opera sul decorso del termine, mentre la seconda opera sulla stessa esecuzione forzata;
-la sospensione del termine di efficacia del precetto è prevista in favore del creditore (che ha la facoltà di iniziare o meno l’esecuzione nel termine dei novanta giorni dalla notificazione del precetto), mentre la sospensione dell’esecuzione è prevista in favore del debitore;
-infine, mentre la prima sospende i termini in corso (con la conseguenza che il termine riprende a decorrere per la parte che residua dopo la sospensione), la seconda interrompe i termini in corso (con la conseguenza che il termine ricomincia a decorrere nuovamente).

Il precetto non perde la sua efficacia quando nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione è iniziata l’esecuzione forzata.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Cass.31/05/2005, n.11578) ciò comporta che, una volta iniziata l’esecuzione nel termine di efficacia del precetto, il creditore ha la possibilità di promuovere anche altri processi espropriativi oltre la scadenza del novantesimo giorno.
Questo orientamento richiede una precisazione, in quanto l’utile avvio di una procedura esecutiva potrebbe esimere per sempre il creditore dalla necessità di notificare un altro atto di precetto.
Si ritiene pertanto (Soldi) che la pendenza del processo esecutivo sia una condizione indispensabile per la sopravvivenza dell’efficacia dell’atto di precetto oltre il termine dei 90 giorni dalla sua notificazione; vale a dire che il termine massimo coincide in ogni caso con la chiusura del fascicolo dell’esecuzione (D’Aurora).

In caso di opposizione, da quale momento opera la sospensione del termine?

La sospensione del termine di efficacia del precetto opera dal momento della introduzione del giudizio di opposizione, cioè:
-dalla notificazione dell’atto di citazione, se si tratta di rito ordinario;
-dal deposito del ricorso, se si tratta di rito del lavoro.

In caso di opposizione, fino a quando opera la sospensione del termine di efficacia del precetto?

Bisogna distinguere 2 ipotesi:
1) Il termine di efficacia del precetto è rimasto sospeso per opposizione di forma o per opposizione agli atti esecutivi. In questo caso la sospensione cessa con la sentenza che rigetta l’opposizione o con l’estinzione del processo di opposizione.

2) Il termine di efficacia del precetto è rimasto sospeso per opposizione di merito o per opposizione all’esecuzione. In tale ipotesi la sospensione cessa:
-con il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
-o con il deposito della sentenza di appello che rigetta l’opposizione;
-oppure con l’estinzione del processo di opposizione.

In tutti i casi, il termine riprende a decorrere per la parte dei novanta giorni che residua.

La proroga dei termini di esecuzione di un provvedimento di rilascio impedisce la sospensione del termine di efficacia del precetto?

Secondo la giurisprudenza, la sospensione del termine di efficacia del precetto opera anche nel caso in cui una norma abbia disposto una proroga dei termini di esecuzione di un provvedimento di rilascio (cfr. Cass. 23/06/1997, n. 5577).