Il pignoramento

L’espropriazione forzata inizia con il pignoramento.

Normativa di riferimento: articolo 492 del codice di procedura civile

Il pignoramento

Contenuto dell’atto di pignoramento

Ingiunzione

L’ufficiale giudiziario ingiunge al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.

Invito a dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio

L’ufficiale giudiziario rivolge al debitore l’invito ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio.
Dove? In uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione.

Avvertimento riguardante le successive notificazioni o comunicazioni al debitore

L’ufficiale giudiziario avverte il debitore che le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione, nelle seguenti ipotesi:
-se il debitore non effettua la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio;
-oppure, se il debitore risulta irreperibile presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto.

Avvertimento circa la possibilità di richiedere la conversione del pignoramento

L’ufficiale giudiziario avverte il debitore che può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto, comprensivo anche degli interessi e delle spese.

Con quali modalità?
Depositando in cancelleria la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un sesto dell’importo del credito.

Entro quale termine?
Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione.

Avvertimento circa la inammissibilità dell’opposizione tardiva 

L’ufficiale giudiziario avverte il debitore che l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati.

Tuttavia, il debitore può proporre l’opposizione oltre il termine predetto:
-se l’opposizione è fondata su fatti sopravvenuti;
-se il debitore opponente dimostra di non averla potuta proporre tempestivamente.

Invito (eventuale) ad indicare ulteriori beni pignorabili

Presupposti:
-i beni pignorati appaiono insufficienti;
-oppure, per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione.

In tali ipotesi, l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare:
-ulteriori beni utilmente pignorabili;
-i luoghi in cui si trovano;
-le generalità dei terzi debitori.

Infine l’ufficiale giudiziario avverte il debitore della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione.

Invito (eventuale) a indicare il luogo di tenuta delle scritture contabili

L’ufficiale giudiziario invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili. Nomina quindi un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell’apposito elenco per il loro esame.
Ciò al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili.

Presupposti:
-il creditore deve richiedere espressamente l’invito e sostenere le relative spese;
-il debitore deve essere un imprenditore commerciale.

Effetti processuali del pignoramento

Il pignoramento determina l’inizio dell’esecuzione forzata:
Inoltre, serve ad individuare in modo specifico i beni che si assoggettano ad espropriazione.
Infine, vincola i beni pignorati in vista delle ulteriori fasi del processo di esecuzione.

Effetti sostanziali del pignoramento

Il pignoramento rende inefficaci gli atti di disposizione dei beni pignorati.
Tuttavia, i predetti atti sono inefficaci soltanto nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti. Si tratta quindi di inefficacia relativa.