Esecuzione forzata nell’Unione Europea

Come avviene l’esecuzione forzata di una decisione giudiziaria nell’Unione Europea?

Può accadere che si disponga di una sentenza emessa in uno Stato membro dell’Unione Europea. Si tratta tuttavia di una sentenza che deve essere eseguita in un altro Stato membro. In tal caso, il creditore può rivolgersi alle autorità preposte all’esecuzione nello Stato in cui la decisione deve essere eseguita.

Esecuzione forzata in Europa

Tipologie di esecuzione forzata nell’Unione Europea

L’esecuzione forzata può essere diretta:
– al recupero di somme di denaro;
– a far rispettare un obbligo di fare o non fare.

Esecuzione forzata nell’Unione Europea. Dove deve essere eseguita la decisione?

Di regola, la decisione deve essere eseguita nel luogo in cui il debitore risiede o sono situati i suoi beni.

Presupposti dell’esecuzione forzata nell’Unione Europea

Tutte le procedure esecutive europee originate da una controversia transfrontaliera di diritto civile presuppongono che la decisione giudiziaria sia eseguita conformemente alle norme e alle procedure nazionali proprie dello Stato di esecuzione.
Per chiedere l’esecuzione è inoltre necessario essere in possesso di un titolo esecutivo (decisione giudiziaria o atto pubblico).

Da chi sono designate le autorità competenti?

Dalla legge nazionale dello Stato membro in cui deve avvenire l’esecuzione forzata.

Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie
emesse in cause transnazionali

Il Regolamento Bruxelles I (riformulazione) prevede la possibilità di rivolgersi alle autorità preposte all’esecuzione in un altro Stato membro senza dover iniziare una procedura intermedia. Il regolamento ha infatti abolito la procedura di “exequatur”.
Il debitore nei confronti del quale si procede può domandare all’autorità giudiziaria il diniego dell’esecuzione.

Il decreto ingiuntivo europeo

Il Regolamento CE n. 1896/2006 istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.
Esso consente ai creditori di recuperare i crediti civili e commerciali non contestati secondo una procedura uniforme che funziona in base a moduli standard.
Il ricorrente deve soltanto presentare la propria domanda, avviando un procedimento che andrà avanti automaticamente, senza ulteriori formalità.

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità

E’ previsto dal Regolamento CE n. 861/2007.
La finalità del regolamento è quella di migliorare e semplificare le procedure nelle controversie civili e commerciali. Il valore della causa non deve tuttavia superare i 5000 euro.
Anche questo procedimento si svolge utilizzando moduli standard.

Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

E’ stato istituito dal Regolamento CE n. 805/2004. Il regolamento abolisce, a determinate condizioni, qualsiasi procedura intermedia nello Stato membro in cui si chiede l’esecuzione (abolizione dell’exequatur).
Le condizioni richieste riguardano in particolare la notificazione di documenti in caso di sentenza in contumacia.
Il regolamento prevede 6 moduli standard.