Persona fisica e sede giuridica

Dove può essere reperita la persona fisica?

Dimora, residenza e domicilio della persona fisica

La dimora è il luogo in cui un soggetto si trova anche occasionalmente.
Esempio:
Tizio è in vacanza presso una struttura alberghiera.

La residenza è una dimora abituale.
Esempio:
Tizio dimora stabilmente nel suo appartamento a Roma.

Il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi (domicilio generale).

Il domicilio generale può essere:
-volontario, cioè scelto liberamente dal soggetto;
-legale, cioè espressamente stabilito dalla legge.

Esempio di domicilio legale:
il minore è domiciliato per legge nella residenza dei genitori.

Il domicilio speciale (o eletto)

Si riferisce a determinati affari e interessi. La sua durata è limitata al tempo necessario per il compimento dell’affare.

L’elezione di domicilio deve essere fatta per iscritto.

Cosa accade se una persona si allontana dalla propria residenza o dal proprio domicilio senza dare più notizie di sé?

Scomparsa, assenza e morte presunta della persona fisica

Nei primi due anni dalla scomparsa, la posizione giuridica dello scomparso resta immutata. Lo scomparso non può acquistare alcun diritto. Eventualmente il Tribunale, su istanza di qualunque interessato o del P.M., può nominare un curatore per la conservazione del patrimonio dello scomparso.

Mentre la scomparsa è una situazione di fatto, l’assenza è una situazione di diritto.  Infatti, trascorsi due anni dalla scomparsa, l’assenza può essere dichiarata dal Tribunale su ricorso di chiunque creda di avere diritti sui beni dello scomparso derivanti dalla sua morte.
La dichiarazione di assenza produce effetti esclusivamente patrimoniali e provvisori.

Esempio:
Il presunto erede può chiedere di essere immesso nel possesso temporaneo dei beni dell’assente.

Gli effetti della dichiarazione di assenza cessano, con efficacia retroattiva:
-con l’accertamento della morte dell’assente;
-con la dichiarazione di morte presunta;
-col ritorno dell’assente o con la prova che egli è vivente.

Anche la morte presunta, come l’assenza, è una situazione di diritto. Può essere dichiarata giudizialmente quando:
-la scomparsa si protrae da almeno dieci anni;
-la scomparsa è avvenuta in seguito ad avvenimenti che fanno ritenere ragionevolmente probabile la morte.
La dichiarazione di morte presunta produce effetti patrimoniali e personali, praticamente analoghi a quelli della morte accertata. In particolare:
-si estinguono i diritti personali;
-gli aventi diritto possono disporre liberamente dei beni;
-il coniuge può contrarre un nuovo matrimonio.

Il ritorno o la prova dell’esistenza del presunto morto

Il verificarsi di una di tali circostanze fa cessare gli effetti della dichiarazione retroattivamente (ex nunc). Infatti:
-i beni sono restituiti al “presunto morto” nello stato in cui si trovano al momento del suo ritorno;
-l’eventuale matrimonio contratto dal coniuge è nullo.

sede giuridica della persona