Il negozio giuridico ed i suoi elementi essenziali

Il negozio giuridico è innanzitutto un fatto giuridico. Più in particolare rientra in quella categoria di fatti giuridici che vanno sotto il nome di atti giuridici.

Sono fatti giuridici tutti quei fatti che producono effetti giuridici.

Sono atti giuridici quei fatti giuridici posti in essere volutamente e consapevolmente da un soggetto giuridicamente capace.

Elemento comune a tutti i fatti giuridici è rappresentato dalla idoneità a produrre effetti giuridici.
In generale, l’atto produce effetti giuridici quando modifica la realtà esterna.

Ciò può accadere:
-senza l’intervento dell’attività umana;
-con l’intervento di un’attività umana involontaria;
-mediante una volontà umana di scarso rilievo per l’ordinamento giuridico;
-può avvenire infine con una volontà dell’uomo consapevole e volontaria che assume rilievo significativo per l’ordinamento giuridico.

Nei primi tre casi parliamo di fatti giuridici in senso stretto.
Nell’ultima ipotesi parliamo invece di atti giuridici.

Un esempio ricollegabile alla prima fattispecie è rappresentato da un evento naturale (un fulmine, un’alluvione, etc.)

È invece rapportabile:
-alla seconda ipotesi l’atto compiuto dalla persona incapace di intendere e di volere;
-alla terza ipotesi l’attività del proprietario che innaffia i fiori del proprio giardino.

Tutti gli altri atti umani produttivi di effetti giuridici sono invece atti giuridici. Anch’essi rientrano nel più vasto genere dei fatti giuridici (in senso lato).

Se gli effetti giuridici prodotti sono predeterminati dalla legge, parliamo di atti giuridici in senso stretto.
Si pensi alla fissazione della propria residenza in un luogo determinato.

Se invece gli effetti giuridici prodotti sono disposti dagli stessi autori dell’atto, parliamo di negozi giuridici.
Si pensi alla compravendita e ai contratti in generale.

Elementi essenziali del negozio giuridico

Le parti

Se la manifestazione di volontà proviene da una sola parte, parliamo di negozi unilaterali. Sono invece bilaterali i negozi in cui le manifestazioni di volontà provengono da due parti.
Infine, se le manifestazioni di volontà provengono da più di due parti, parliamo di negozi plurilaterali.
La manifestazione di volontà può, in alcuni casi, essere tacita.

La forma del negozio giuridico

Regola generale = libertà della forma.
Per alcuni negozi è prevista una particolare forma, generalmente quella scritta.
Spesso la forma scritta è richiesta per la validità del negozio (ad substantiam).
Altre volte la forma scritta è richiesta soltanto a efini probatori (ad probationem).

La causa del negozio giuridico

Ogni negozio giuridico ha una funzione economico-sociale.
Ad esempio, lo scambio di cosa contro prezzo nella compravendita.
La causa non deve essere confusa con i motivi individuali che hanno spinto gli autori a concludere quel negozio.

L’oggetto

Deve essere:
-possibile;
-lecito;
-determinato o determinabile.

Quando l’oggetto è impossibile?
Quando non è idoneo a costituire il contenuto del negozio.

L’impossibilità può essere giuridica.
Infatti, non posso vendere un immobile pignorato.

Può altresì essere materiale.
Infatti, non posso stipulare un’assicurazione sulla vita a favore di chi è morto.

Quando l’oggetto è illecito?
Quando è contrario alle norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.

Cosa significa dire che l’oggetto deve essere determinato?
Significa che la prestazione negoziale è già stata calcolata in quantità e qualità.
Ad esempio, la vendita di un bene già esistente.

E cosa vuol dire che l’oggetto deve essere determinabile?
Vuol dire che la prestazione negoziale non è stata ancora quantificata in quantità e qualità, ma che potrà essere calcolata in un secondo momento.
Ad esempio, la vendita di cosa futura.

Il negozio giuridico